Nuove disposizioni per il superamento dell’emergenza COVID
Prot. n°1624 Pescaglia 30/03/22
Oggetto: D.L. N. 24/ 2022- Nuove disposizioni per il superamento dell’emergenza COVID
Si sintetizzano di seguito le norme introdotte e confermate dal DL 24 richiamato in oggetto. Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura integrale del decreto stesso al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
Eliminazione quarantena per i contatti stretti di positivi: dall’ 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Accesso alle istituzioni scolastiche: per l’accesso di personale esterno all’istituzione scolastica (genitori, fornitori ecc.) fino al 30 aprile 2022 è necessario essere in possesso ed esibire il cosiddetto “Green pass base”.
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’interno delle sezione o dei gruppi classe: A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Dispositivi di protezione
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di ogni ordine e grado si applicano le seguenti misure di sicurezza:
- utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (obbligatori in caso di regime di “auto sorveglianza”), fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; – rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Proff. ssa Maria Pia Mencacci
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993)